Art. 2.
(Revoca dei contributi pubblici).

      1. La concessione alle imprese dei contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, da parte dello Stato, delle regioni o degli enti locali è vincolata al rispetto dei relativi contratti di insediamento.
      2. Le imprese perdono in ogni caso il diritto ai contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, nei seguenti casi:

          a) delocalizzazione parziale o totale delle unità produttive, in Italia o all'estero;

          b) mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;

          c) accertate violazioni di natura fiscale;

          d) accertate violazioni di natura contributiva a danno dei dipendenti;

          e) accertate irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti;

          f) non mantenimento dei livelli occupazionali nel periodo di erogazione dei contributi pubblici;

          g) mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro o dei contratti aziendali.

      3. Le istituzioni erogatrici dei contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono in qualsiasi momento disporre ispezioni e controlli, anche a campione, tramite propri funzionari, ispettori del lavoro o agenti del Corpo della guardia di finanza.
      4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), la revoca dei contributi pubblici di cui al medesimo articolo 1, comma 1, non ha luogo qualora, previa valutazione degli enti locali interessati, vi siano gravi e comprovati motivi che rendono necessario lo spostamento di una o più unità produttive nell'ambito della stessa provincia.
      5. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'impresa interessata

 

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è tenuta a restituire l'intera somma percepita comprensiva degli interessi legali maturati nel periodo di erogazione del contributo pubblico. L'istituzione erogatrice comunica all'impresa interessata l'immediata sospensione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché la somma totale che l'impresa è tenuta a restituire entro trenta giorni da tale comunicazione.
      6. In alternativa alle misure di cui al comma 5, le imprese a cui sono revocati i contributi ai sensi del presente articolo possono, nel rispetto del documento di cui al comma 7, optare per l'attivazione dei seguenti interventi:

          a) sostegno all'avvio di forme di autoimprenditorialità collettiva di cui all'articolo 6;

          b) sostegno alla disoccupazione;

          c) sostegno alla formazione per la riallocazione sul territorio di tutti i prestatori d'opera eventualmente licenziati.

      7. Il Ministro dello sviluppo economico procede all'apertura di un tavolo negoziale con le imprese di cui al comma 2, le organizzazioni sindacali, le regioni e gli enti locali al fine di pervenire alla firma di un documento condiviso dalle parti, che dia attuazione alle misure previste dal comma 6.